I problemi di comunicazione nella coppia rappresentano la causa principale della crisi familiare.
Il decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010 ha sancito l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, ma non di quella familiare.
Ciò significa che i coniugi possono facoltativamente rivolgersi a un mediatore familiare, anche su invito del giudice, ma non possono esserne obbligati.
Ancora oggi la stragrande maggioranza delle coppie, coniugate o meno, che inizia un procedimento contenzioso (di separazione o di divorzio) non conosce l’istituto della mediazione familiare.
Spesso si confonde la mediazione familiare con la terapia di coppia!
La legge delega di riforma del processo civile (legge n. 206 del 2021) contiene una serie di interventi che mirano a promuovere l’utilizzo della mediazione familiare.
Il comma 23, lettera F dell’unico articolo della su richiamata legge, prevede che “con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilita’ di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77”.
Tale intervento normativo presenta alcuni punti di criticità: in primo luogo bisognerebbe indicare gli uffici presso i quali trovare professionisti e giudici onorari incaricati di offrire un primo orientamento ai coniugi; in secondo luogo l’esclusione dell’informativa sulla mediazione nei casi in cui “una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato”, rischia di diventare discriminatoria e prestarsi a strumentalizzazioni nella misura in cui si basa su mere dichiarazioni delle parti.
Il percorso di mediazione familiare rappresenta una risorsa per la gestione delle conflittualità tra coniugi e siamo in attesa dei decreti legislativi contenenti le misure attuative di tali interventi normativi.
E’necessaria una maggiore sensibilizzazione di tutti gli operatori del diritto alla cultura della mediazione ed è compito degli Avvocati informare in maniera corretta ed esaustiva i propri assistiti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, prima dell’accesso all’autorità giudiziaria, prima che il conflitto si radicalizzi.
Purtroppo non tutte le coppie in crisi vengono messe a conoscenza di appositi sportelli di mediazione aperti all’interno dei Tribunali e, pertanto, della possibilità di usufruirne.
Si arriverà ad un mutamento radicale della coscienza sociale che porti i professionisti ad offrire un aiuto davvero completo ai propri assistiti?
Tornare a parlare, a confrontarsi e soprattutto ad ascoltare le esigenze ed i bisogni dell’altro può evitare la fine di un rapporto o comunque fare in modo che talvolta quella che è una “inevitabile rottura”, possa essere gestita nel migliore dei modi.
Sarebbe auspicabile che, come già accade in alcuni Paesi, la mediazione familiare diventasse obbligatoria, prima dell’inizio del processo, per evitare che la crisi di famiglia trovi sbocco sempre e solo in Tribunale.
Ridurre i conflitti tra genitori, infatti, rappresenta una valida soluzione per contenere i traumi a cui i figli, sono inevitabilmente esposti.