Al momento stai visualizzando E’ possibile ridurre il contributo al mantenimento di figli nati da una relazione more uxorio?

Il libro I del codice civile denominato “Delle persone”, non poneva in risalto la parte essenziale del libro destinata alla disciplina dell’istituto della famiglia, come nucleo organizzato delle persone fisiche.

Per questa ragione, si è adottata la nuova denominazione “Delle persone e della famiglia”.

La famiglia oggi non si fonda più esclusivamente sul matrimonio.

La legge n. 54 del 2006 esprime un’evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio ed equiparando tali posizioni, garantisce ai figli nati more uxorio ampia tutela sia dal punto di vista economico, sia per l’aspetto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata.

“Il contributo al mantenimento dei figli minori può essere ridotto tenuto conto della rimodulazione del diritto di visita e frequentazione da parte del padre e del relativo obbligo di mantenimento diretto in capo al padre stesso durante i periodi in cui i figli soggiornano con lui”.

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 febbraio 2021, n. 3203.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dalla moglie, ritenendo legittima la riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli minori durante i periodi di soggiorno con il padre.

Per la Cassazione risulta legittima la riduzione del contributo di mantenimento, in favore delle due figlie nate da una relazione more uxorio, accordata al padre istante, con rimodulazione relazionata alla diminuzione del reddito dello stesso genitore, nonché del contestuale ampliamento del diritto di visita e di frequentazione.

L’art. 337- quinquies cod. civ. subordina la revisione delle condizioni relative alla prole alla presenza di validi motivi o al mutamento delle originarie circostanze di fatto stabilite al momento della pronuncia di separazione. Nel caso di specie, il giudice del secondo grado ha fondato la propria decisione sia sulla rivalutazione delle circostanze di fatto preesistenti (le condizioni reddituali e patrimoniali del padre, oggetto di valutazione comparativa) sia sulle esigenze dei figli minori legate allo loro crescita.

Le sentenze in materia di famiglia sono emesse sempre “rebus sic stantibus”, e quindi sono suscettibili di modifica – anche dopo il giudicato – per quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo, rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.

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