La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 10989/2022) ha ritenuto ammissibile “l’adozione in casi particolari” nell’ipotesi in cui le difficoltà economiche del padre biologico, gli impedivano di mantenere adeguatamente la figlia, che continuava a vedere regolarmente e con la quale aveva comunque un legame affettivo.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso proposto dall’aspirante secondo genitore al quale sia il Tribunale che la Corte D’Appello, avevano negato l’adozione affermando che, nel caso di specie, non ne sussistessero i presupposti, come avviene invece nel caso di bambini orfani o in quello di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Nel caso esaminato invece, la bambina chiamava papà il genitore biologico e per nome il marito della madre con la quale viveva.
Nonostante le difficoltà economiche del padre biologico, i Giudici di merito avevano ritenuto che non fosse possibile dare il via libera all’adozione, in quanto si sarebbe verificato il trasferimento della responsabilità genitoriale in capo a tre persone.
La Suprema Corte, invece, richiamando una recentissima sentenza della Corte Costituzionale, ha scelto di seguire proprio la strada non perseguita dai Giudici di merito ritenendo, tale scelta, quella più giusta nell’interesse della minore.
La Consulta, infatti, ha smentito l’idea che si possa avere una sola famiglia, come dimostrano sia la riforma sulla filiazione che le doppie famiglie dei figli nati fuori dal matrimonio.
La decisione della Corte di Cassazione è condivisibile alla luce anche del principio di “forza economica della famiglia allargata” che ha portato la Suprema Corte a considerare il rigetto delle richieste del ricorrente in assoluto “contrasto con il preminente interesse della minore”, in base anche alla nuova interpretazione del diritto delineatasi con la sentenza della Corte Costituzionale.
Pertanto, il nuovo marito può adottare la figlia della moglie anche se il padre biologico è vivo e la vede regolarmente.