Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie.
Nel caso di specie tali spese riguardavano l’arredamento della cameretta della figlia e le spese per uno stage finalizzato all’apprendimento della lingua inglese.
La Suprema Corte di Cassazione Sez. VI – 1, con la ordinanza del 2 marzo 2022, n. 6799 ha stabilito che bisogna avere sempre riguardo alla decisione “di maggiore interesse” per il figlio e, pertanto, sussiste a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non ha effettuato le spese, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.