Il chiamato all’eredità che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione.
È quanto riconfermato dalla prima sezione della CTP di Milano con sentenza n. 1099/01/2022 del 14/04/2022 che richiama un principio oggetto di giurisprudenza di legittimità confermata anche di recente (Cass n. 21006/2021 e Cass n. 15871/2020): il chiamato all’eredità che non ha accettato e che rinuncia, non può considerarsi “titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario”.
Viene accolto, quindi, il ricorso proposto da un contribuente avverso la cartella di pagamento riferita al suo defunto padre.
La CTP milanese ricorda che il chiamato all’eredità che abbia a essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del de cuius, neppure eventualmente per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 cc, egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili del padre.