Al momento stai visualizzando È possibile chiedere il risarcimento del danno nei confronti dell’ex coniuge inadempiente?

La condotta del genitore che non versa le necessarie provvidenze al figlio maggiorenne non configura il reato ex art. 570, II comma cp (violazione degli obblighi di assistenza familiare), a meno che il beneficiario non sia inabile al lavoro.

La Cassazione con la sentenza n. 28612/2022 prevede che l’onere di prestare i mezzi di sussistenza sanzionato sul piano penale, infatti, ha un contenuto più ristretto delle obbligazioni previste dal codice civile.

Se però il coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento si rende nullatenente con lo scopo di non versare quanto dovuto, può scattare il reato previsto dall’art. 388 cp (mancata esecuzione dolosa) che punisce chiunque ponga in essere una serie di comportamenti al fine di sottarsi all’adempimento degli obblighi stabiliti mediante un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Devono risultare, dunque, compiuti atti fraudolenti diretti ad eludere gli obblighi stabiliti dal Giudice.

Dal punto di vista civilistico, il padre è condannato a risarcire i figli se si spoglia dei suoi beni per evitare di pagare loro il mantenimento nelle mani della moglie separata (ordinanza n. 20264/2022).

Secondo la Cassazione, non è ammissibile il comportamento di chi sottrae risorse al nucleo familiare per ripicca alla moglie facendo così pesare sui figli il conflitto con la ex anche se, tali conflitti, gli hanno provocato problematiche serie quali la depressione.

Il padre non può rendersi volontariamente inadempiente rispetto alle obbligazioni a suo carico, facendo in modo che i figli non possano mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima che i genitori si separassero. In quel caso, infatti, scatta il risarcimento del danno ex art 709 ter cpc che disciplina la soluzione di controversie insorte tra genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale. o delle modalità di affidamento.

 A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614 bis;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;

I provvedimenti assunti dal Giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

Tale procedura, pertanto, può sempre essere invocata quando l’altro genitore si rende inadempiente: anche nel caso di una madre che ostacola i rapporti padre/figli, impendendo al padre di trascorrere le vacanze con i minori (Corte di Cassazione sentenza n. 28401/2022) o nel caso di una madre che ostacola i rapporti tra il padre ed i minori non accompagnando i figli nel luogo indicato dai servizi sociali (ordinanza 22100/2022).

In questi casi, quindi, oltre all’ordine del Giudice di conformarsi alle statuizioni, è liquidato il ristoro del danno in favore del padre come “sanzione privata rafforzativa ed accessoria” che costituisce uno strumento dissuasivo per arrivare a comporre il conflitto fra i genitori.

Va incontro a conseguenze peggiori la madre manipolatrice: perde la responsabilità genitoriale (ordinanza 19305/22). Il minore, pertanto, viene affidato al padre sotto il controllo e con il sostegno dei servizi sociali perché il rapporto tra il minore e l’uomo sono stati condizionati a lungo proprio dall’atteggiamento della madre che ha trasmesso al bambino una visione sospettosa e diffidente nei confronti del padre che non offre al piccolo le sicurezze necessarie, tanto da convincerlo di trovarsi al sicuro solo con la mamma.

Il figlio ha diritto alla presenza di entrambe le figure di riferimento ma, se la condotta di una delle due parti la rende impossibile, anche il diritto del figlio alla bigenitorialità viene meno.

Un diritto che è, prima di tutto del figlio e poi dei genitori e, pertanto, deve essere disciplinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del figlio.

E anche i nonni hanno diritto a conservare rapporti significativi con i nipoti benchè siano in rotta con i genitori dei minori (ordinanza n. 21895/22).

È fondamentale infatti anche l’apporto degli ascendenti nel progetto educativo per assicurare al minore un sano ed equilibrato sviluppo della personalità.

Le guerre sui figli, insomma, costano care. Siamo proprio convinti che convenga e che sia giusto continuare battaglie infinite nei confronti dei nostri ex compagni?

A quale prezzo poi, soprattutto in considerazione dei diritti e degli interessi dei minori.

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