La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27088 del 14/09/22, ha respinto il ricorso del contribuente che chiedeva l’applicazione delle agevolazioni fiscali, affermando che “in tema di agevolazioni prima casa, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un’altra casa acquistata con il medesimo beneficio…non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicchè non sussiste ove l’immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne”.
La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto che la natura agevolata delle norme che disciplinano i benefici di prima casa, porti queste norme ad avere un ambito di applicazione molto ristretto.
Pertanto non è possibile equiparare le due fattispecie: assenza del diritto di proprietà alla semplice effettiva disponibilità di tale diritto.
La stretta interpretazione delle norme che prevedono le agevolazioni di prima casa ha un proprio riflesso anche su altri aspetti: a legge esclude la possibilità di fruire del beneficio a chi è già titolare di altra casa nello stesso comune in cui è situato l’immobile da acquistare e, comunque, è sempre esclusa la possibilità di godere delle agevolazioni a chi ne abbia già usufruito.