Al momento stai visualizzando La riforma del diritto di famiglia

Il decreto di riforma della giustizia civile con le nuove norme sui procedimenti in materia di diritto di famiglia è entrato in vigore il 22 giugno 2022 e rappresenta la più importante riforma del diritto di famiglia dal 1975.

L’efficienza del processo è fondamentale per tutelare i diritti delle donne e degli uomini le cui famiglie sono coinvolte in conflitti.

La novità più importante (operativa però solo dal 2025) è relativa alla nascita dei Tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

L’esistenza, infatti, nel nostro ordinamento di differenti procedimenti soggetti a riti diversi e di competenza di Autorità Giudiziarie distinte, ha reso difficoltosa l’attività dagli operatori del diritto, non garantendo un adeguato livello di tutela ai rapporti di famiglia.

Il Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie consente, dunque, di superare la frammentazione delle competenze tra Giudice Ordinario, Tribunale per i Minorenni e Giudice Tutelare e rappresenta la sede naturale per la risoluzione dei conflitti afferenti alle persone, ai minori ed alle famiglie.

Sarà richiesta un’altissima specializzazione ai Magistrati da adibire al nuovo Tribunale: con la legge di riforma, infatti, è stata prevista sia l’eliminazione del limite decennale nello svolgimento delle loro funzioni, che la rimodulazione delle competenze dei giudici onorari che potranno svolgere la loro attività limitatamente ai procedimenti di adozione con esclusione, invece, delle funzioni giurisdizionali.

Oltre alla creazione di un unico Tribunale, la riforma ha previsto anche un rito unitario applicabile a tutti i procedimenti: un rito modulato sulla scorta di quello previsto in materia di lavoro, con abbandono del rito camerale.

Un unico Tribunale dunque, si occuperà di separazione, divorzio conflitti fra i genitori relativi ai figli e provvedimenti nei confronti dei genitori ritenuti inadeguati.

Le regole del nuovo processo, in vigore a partire dal 01/07/2023, saranno uniformi per tutti i procedimenti.

Una novità interessante riguarda la possibilità che il ricorrente proponga contestualmente la domanda di separazione e divorzio prevedendo che, quest’ultima sia procedibile solo per il caso in cui, nel giudizio di separazione, vi sia stata una pronuncia passata in giudicato, anche se non definitiva (decorsi sei mesi della stessa).

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