“Pur non potendosi configurare sul piano processuale un rapporto di litisconsorzio necessario di tutti gli ascendenti, gli stessi ben possono essere tutti chiamati in giudizio a concorrere, ricorrendo i presupposti di legge, al mantenimento dei nipoti nel caso di impossibilità volontaria o non dei genitori involgendo l’obbligo di mantenimento tutti gli ascendenti di pari grado”.
Questo principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione civile, sez. I, con ordinanza interlocutoria 17 ottobre 2022, n. 30368.
ll Codice Civile dispone che siano i parenti più prossimi a farsi carico dei minori se i genitori non riescono, ma, nonostante ciò, una nonna ha portato il tema in Cassazione.
La vicenda è iniziata nel 2010, quando il Tribunale di Velletri ha imposto ai nonni di un minore di pagare parte dell’assegno di mantenimento che avrebbe dovuto versare il padre del bambino, separato dalla madre. L’uomo ai tempi viveva con i genitori – i nonni paterni del bambino, appunto – e proprio ai nonni il Tribunale aveva imposto di pagare 200 dei 350 euro fissati come mantenimento in fase di separazione, somma da corrispondere alla madre del piccolo in sostituzione del mantenimento cui avrebbe dovuto provvedere il padre.
L’ordine giudiziario era stato disposto a causa dell’inadempienza del padre, ma i nonni del bambino si erano opposti in appello, presentando un ricorso rigettato principalmente per due motivi: le condizioni economiche della madre del bambino non erano migliorate, perché al lieve aumento delle entrate era corrisposto un aumento del costo della vita per il piccolo; e la situazione economica della nonna paterna non era peggiorata, ma era anzi migliorata con la morte del martino e la rinuncia all’eredità da parte del figlio.
La nonna paterna si è allora rivolta alla Corte di Cassazione con l’obiettivo di essere sollevata dall’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento al posto del figlio.
I giudici non hanno però ribaltato la decisione della Corte d’Appello: “L’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici”.
Pertanto, se il padre del bambino è inadempiente i nonni, in quanto ascendenti più prossimi, devono farsene carico, come disposto dalla legge all’articolo 316 bis del Codice Civile che stabilisce che è compito dei genitori adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.