Una coppia italiana/tedesca sposatasi in Germania ha, poi, divorziato in Italia attraverso il procedimento di divorzio extragiudiziale dinanzi all’Ufficiale di Stato civile italiano, ottenendo anche un certificato che attestasse l’avvenuto divorzio.
Ciò nonostante, le Autorità tedesche avevano rifiutato la registrazione del divorzio chiedendo una procedura di riconoscimento dinanzi ai Giudici tedeschi.
La Corte federale si è rivolta alla Corte di Giustizia UE che ha affermato il principio della libera circolazione dei divorzi nello spazio UE senza riconoscimento preliminare dell’autorità giudiziaria da parte di uno Stato membro diverso da quello che si è pronunciato sul divorzio, anche se lo stesso è deciso (come nel caso di specie) in via extragiudiziale.
Pertanto, la decisione pronunciata in uno stato membro, deve essere riconosciuta “negli altri stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”.
La Corte si riferisce ad ogni decisione di divorzio resa da un’autorità di uno stato membro, anche quella extragiudiziale, se ciò è previsto dall’ordinamento interno.
Dunque, la decisione resa dall’autorità di stato civile Italiana doveva essere riconosciuta in Germania senza alcun procedimento e intervento dall’autorità giudiziaria Tedesca e con immediata trascrizione nei registri di Stato civile tedeschi.
Se così non fosse, infatti, sarebbe compromesso il principio della fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo, così come previsto dal regolamento Bruxelles II bis, con esclusione dei soli divorzi privati, frutto di una dichiarazione unilaterale di uno degli sposi dinanzi ad un Tribunale religioso.