La Corte di Cassazione (ordinanza 4613/23 del 14/02/2023) nega l’omologazione all’accordo per comporre la crisi da sovraindebitamento a causa della opposizione delle banche.
Nel caso di specie, infatti, un uomo prima di avviare la procedura, aveva donato la nuda proprietà di un immobile alle figlie.
Prima di qualificare se quest’atto sia oppure no in fronde ai creditori, infatti, l’elemento fondamentale che la Corte ha tenuto presente riguarda il notevole pregiudizio che il creditore ipotecario subirebbe: la banca perderebbe, in questo modo, il diritto a soddisfarsi sulla nuda proprietà trasferita alle donatarie, almeno per la somma eccedente a quella offerta in sede di accordo.
Il ragionamento fatto dal Giudice non si fonda sull’ esistenza di azioni revocatorie delle banche contro la donazione della nuda proprietà ma sul fatto che il bene in questione sia gravato da ipoteca.
L’esdebitazione derivante dall’omologazione dell’accordo, priva il creditore ipotecario di parte del credito e quindi, in caso di donazione della nuda proprietà del bene, le banche perderebbero anche il potere di soddisfarsi (per la parte eccedente quanto indicato nella proposta di composizione) sul bene del terzo acquirente.
Il terzo acquirente non è un coobbligato né un debitore ad alcun titolo del creditore ipotecario: non può valere nei suoi confronti la conservazione dei diritti verso i coobbligati.
Per tale ragione, è necessario che l’accordo non venga omologato, proprio per evitare che il soggetto interessato (in questo caso le banche) perda il potere riconosciutogli, essendo appunto creditore ipotecario.