Al momento stai visualizzando Relazione con un altro senza convivenza? Addio assegno di divorzio

“La convivenza di fatto instaurata dalla ricorrente con altro partner, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, seppure in mancanza di coabitazione (cfr. Cass. 14151-2022, 9178-2018), correttamente è stata valorizzata nella sentenza impugnata quale fatto idoneo a concorrere con altri alla formazione del convincimento del giudice nel senso di non riconoscere la fondatezza del diritto azionato, in mancanza di prova della sussistenza in concreto dei presupposti giustificativi della componente compensativa dell’assegno (in coerenza con Cass. SU 32198-2021)”.

La Suprema Corte di Cassazione con la ordinanza n. 9817/2023, rigetta il ricorso di un’ex moglie avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in suo favore, in considerazione della sua condizione di autosufficienza economica e della dimostrata capacità di lavoro, nonchè appunto della stabile relazione intercorsa dalla stessa con un altro, che integrava una famiglia di fatto ostativa al riconoscimento dell’assegno, nonostante l’assenza di coabitazione.

Per la donna, la Corte ha errato a ritenere ostativa al riconoscimento della misura a suo favore la relazione sentimentale esteriorizzata e di lunga durata, perché non vi era coabitazione né un progetto di vita comune.

Gli Ermellini, tuttavia, ritengono il contrario.

Lascia un commento