La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.21818/2021 ha esaminato un interessante caso in cui ha chiarito, ancora una volta, la natura assistenziale dell’assegno divorzile, che deve garantire al destinatario “un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate“.
Secondo gli Ermellini, infatti, “la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi“.