La Corte di Cassazione ha sancito che sono irripetibili le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori senza la previa concertazione con l’altro, richiesta dal titolo giudiziale vincolante tra le parti. Nel caso specifico la madre agiva in giudizio contro il padre al fine di ottenere la ripetizione di quanto anticipato a titolo di spese straordinarie a favore dei figli minori. L’uomo si opponeva, lamentando l’assenza di un previo accordo in merito agli esborsi, anche in considerazione della notevole entità della somma.
La Corte, con l’ordinanza n. 793/2023, rigettava il ricorso presentato dalla madre e confermava la sentenza di merito. Infatti, l’ordinanza presidenziale prevedeva come obbligo inderogabile, per il rimborso, la preventiva concertazione tra i genitori delle spese straordinarie, ed escludeva da tale obbligo solo alcune categorie di spese per le quali è sufficiente la presentazione della relativa documentazione. Sulla base del suddetto provvedimento, adottato in sede di separazione, sono risultate ripetibili alcune spese, mentre gli altri esborsi, dal momento che non sono stati concordati – e alcuni neppure documentati – risultano irripetibili.