L’istruzione parentale è espressione di un diritto costituzionalmente garantito. Non sono ammesse limitazioni della responsabilità genitoriale se non v’è pregiudizio per il minore
I genitori di una minore provvedono direttamente alla sua istruzione e il Tribunale dei Minorenni impone loro di iscrivere la figlia ad una scuola con frequentazione in presenza, prescrivendo altresì la collaborazione con i servizi sociali. In sede di reclamo, la Corte d’Appello revoca la prescrizione dell’iscrizione a scuola con attività didattica in presenza, ma mantiene l’obbligo di monitoraggio dei servizi sociali.
È legittima una simile limitazione, seppur lieve, della responsabilità genitoriale?
La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza 4 agosto 2023, n. 23802 (testo in calce), risponde negativamente e ripercorre l’istituto della scuola familiare. Il nostro ordinamento consente la cosiddetta scuola parentale o paterna (homeschooling), si tratta del diritto riconosciuto ai genitori di istruire autonomamente i figli. L’istruzione parentale è legittima nel rispetto di una serie di regole. Innanzitutto, i genitori devono dimostrare di avere le capacità tecniche o economiche per istruire i figli rilasciando un’apposita dichiarazione al dirigente scolastico che deve accertarne la fondatezza. I figli devono sostenere, ogni anno, un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. I controlli sono rimessi al dirigente scolastico e al sindaco.
Alla luce di quanto esposto, il monitoraggio da parte dei servizi sociali rappresenta una misura limitativa della responsabilità genitoriale anche se lieve. Infatti, i genitori possono provvedere direttamente all’istruzione della prole sotto il controllo delle autorità competenti e nel rispetto delle regole. Allorché tali regole siano osservate, non è ammessa alcuna forma di limitazione della responsabilità genitoriale, fatto salvo il caso in cui sia accertato il rischio di un pregiudizio per il minore (art. 333 c.c.). Nondimeno, tale pregiudizio non può consistere nella sola scelta di procedere all’ istruzione parentale, «in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito» (art. 30 Cost.).