L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l’altro è in grado di provvedervi. Dunque, per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’art. 316-bis, comma 1, cod. civ. e, nel contempo, che l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 12 ottobre 2023, n. 28446.
- Autore dell'articolo:Valeria Maresca
- Articolo pubblicato:Dicembre 18, 2023
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