Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla figlia per la totale assenza della figura paterna, è legittimo il ricorso al criterio equitativo per determinare l’importo dovuto, non altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare. L’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, a condizione che la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (In applicazione principio è stata ritenuta illegittima per violazione dell’
art. 1226 c.c. la liquidazione operata dai Giudici di merito che, dopo aver fatto riferimento alle tabelle di Milano, avevano, da un lato, valorizzato la sofferenza morale e psichica subita dalla figlia e, dall’altro, avevano considerato la peculiare situazione economica del danneggiante e il fatto che la perdita del rapporto parentale non aveva carattere definitivo). Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre 2023, n. 28551.