Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l’usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, ordinanza 6 ottobre 2023, n. 28202.
- Autore dell'articolo:Valeria Maresca
- Articolo pubblicato:Gennaio 8, 2024
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