Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre, invero, allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito. Lo stabilisce la
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 giugno 2024, n. 16714.