La Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 giugno, dispone che, in considerazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare la sentenza n. 131/2022), ai sensi dell’art. 262, secondo comma, cod. civ., a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio “può” assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, poiché, la norma in esame, prospetta in termini di mera eventualità l’assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre e così esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità. Nel caso del figlio minore, la disposizione dettata dall’art. 262, quarto comma, cod. civ. demanda al giudice la decisione relativa all’assunzione del cognome del genitore, trattandosi di un potere la cui attribuzione trova la sua giustificazione nel difetto di capacità del minore, al quale è però riconosciuto il diritto di essere ascoltato, qualora abbia compiuto dodici anni o anche se sia in età inferiore, a condizione in quest’ultimo caso che risulti capace di discernimento.
- Autore dell'articolo:Valeria Maresca
- Articolo pubblicato:Ottobre 16, 2024
- Categoria dell'articolo:Articoli
- Commenti dell'articolo:0 Commenti