La riforma del processo civile (Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”), prevede l’istituzione di un rito unitario per la materia della famiglia, implementando la mediazione familiare e il ruolo del curatore speciale a tutela del soggetto minore di età, nelle fattispecie che presentano il rischio di un pregiudizio per lo stesso.
Tali novità si applicheranno a tutti i procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022 (180° giorno dalla entrata in vigore della riforma).
È prevista la possibilità per il Giudice di nominare, anche d’ufficio, il curatore speciale del minore se lo richiede il minore stesso che abbia compiuto 14 anni o quando i genitori appaiano, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del figlio.
In una recente ordinanza (n. 4994 del 15/02/2022) la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio dell’indispensabilità della nomina di un curatore speciale del minore in tutti i giudizi “aventi ad oggetto l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale anche se riguardanti uno solo dei genitori”.
Pertanto il procedimento è nullo qualora non si sia provveduto a questa nomina e, ai sensi dell’art. 354, comma 1 cpc, la causa deve essere rimessa al Giudice di primo grado, affinchè provveda all’integrazione del contraddittorio.
Nei procedimenti che riguardano la responsabilità genitoriale, sia i genitori che i minori devo essere assistiti da un difensore. Anche al minore, infatti, è attribuito il ruolo di parte formale e sostanziale: nella sopra richiamata ordinanza, la Cassazione ha dichiarato la nullità di un procedimento in cui i tre figli erano rappresentati solo dalla madre.
In particolare, nei giudizi relativi alla responsabilità dei genitori nei quali si discute dell’affidamento dei figli ai servizi sociali, le norme impongono la nomina di un curatore speciale, dato che sussiste un conflitto di interessi del minore con entrambi i genitori.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, né il Tribunale per i minorenni in primo grado, né la Corte d’Appello in secondo grado avevano provveduto alla nomina di un curatore speciale benchè il padre dei minori fosse stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale sui figli mentre la madre ed i minori fossero stati sottoposti a tutela presso una struttura protetta, con la previsione di incontri protetti con il padre e divieto di avvicinamento.
La nomina di un curatore speciale, in questi casi si rende, pertanto, necessaria sussistendo un conflitto di interessi tra minore e genitore in capo al quale permane la piena responsabilità genitoriale.