Al momento stai visualizzando Assegno unico universale per i figli

L’assegno unico universale per i figli a carico (introdotto con il Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 309 del 29 dicembre 2021) è una misura a sostegno della genitorialità, che combatte la denatalità che caratterizza il nostro paese e promuove l’occupazione femminile.

Non va semplicemente a sostituire i vecchi assegni familiari (che, comunque, non si rivolgevano all’intera platea dei figli), ma va ad abrogare una serie di misure multiformi che avevano scarsa applicazione pratica e non consentivano a tutti di chiedere le agevolazioni.

L’assegno unico universale, pertanto, sostituisce tutte le altre prestazioni (partire dal mese di marzo infatti, sono cessate le prestazioni erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative) e spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza) e viene erogato da INPS sull’ iban indicato dal richiedente.

Sono state presentate più di 2.280.705 domande di assegno unico per un totale di 3.801.040 figli.

Coloro che hanno presentato la domanda entro il 28 febbraio, hanno già ricevuto la prima mensilità.

Per le domande inoltrate entro il 30 giugno, saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo, invece, per tutte le domande che saranno presentante dopo il 30 giugno 2022, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda.

Per molti è già corsa ai “conguagli” dovuti ad ISEE presentati in ritardo, difformità sanate, istanze corrette a seguito di istruttorie rafforzate da parte dell’INPS.

La procedura per l’erogazione dei conguagli genererà dunque quote aggiuntive ma anche importi da restituire.

L’Isee non deve essere allegato alla domanda e può essere elaborato in un secondo momento: fino ad allora, si ha diritto alla quota minima (50 euro per figlio minore a carico).

Come precisato dall’Inps, l’assegno determinato al momento dell’istruttoria della domanda resta fisso per tutte le rate salvo il conguaglio che verrà effettuato nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’Isee in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

Pertanto, gli Isee presentati entro il 28 febbraio, sono già stati presi in considerazione al fine dell’erogazione dell’assegno,  chi invece presenterà l’Isee entro il 30 giugno avrà diritto al conguaglio degli arretrati dal mese di marzo; per tutti gli altri, la maggiorazione decorrerà dal mesi di presentazione dell’Isee. 

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