L’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione incombe sui soggetti chiamati all’eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia.
L’Agenzia delle Entrate (risposta n. 296/2022) ha chiarito che sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; gli amministratori dell’eredità ed i curatori dell’eredità giacente; gli esecutori testamentari.
I chiamati all’eredità ed i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine, hanno rinunziato all’eredità o al legato o, non essendo nel possesso dei beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell’eredità e ne hanno informato, per raccomandata, l’ufficio del registro.
Fino a quando l’eredità non è stata accettata o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è calcolata considerando come eredi, i chiamati che non hanno rinunciato all’eredità.
Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari, il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità che ha il compito di amministrare il patrimonio ereditario fino a quando l’eredità non venga accettata.
Pertanto, al di fuori delle ipotesi di rinuncia o di nomina di un curatore, i chiamati all’eredità sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione a prescindere dalla loro qualità di erede testamentario o legittimo.
In caso di accertamento in sede giudiziale e, sempre a prescindere dal tipo di delazione (testamentaria o legittima), i soggetti chiamati sono solidalmente obbligati a presentare la dichiarazione di successione ai fini dell’assolvimento dell’imposta di successione.