La Corte di Cassazione con l’ordinanza 32837 dell’08/11/2022 ha respinto il ricorso di un uomo che chiedeva l’addebito della separazione alla moglie da quando aveva scoperto la sua relazione extraconiugale.
I Giudici della Suprema Corte hanno sostenuto che grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta infedele e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
È, invece, onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (e cioè l’infedeltà che rende intollerabile la convivenza), provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda e, dunque, dimostrare che la crisi matrimoniale fosse anteriore all’accertata infedeltà.
Nel caso esaminato dalla Corte, i Giudici del grado di appello hanno ampiamente motivato la propria decisione, ritenendo che il rapporto coniugale fosse già estremamente compromesso prima dell’inizio della relazione extraconiugale da parte della moglie, da almeno tre anni.
La figlia della coppia, aveva anche ricordato molteplici litigi tra i coniugi, con offese da parte del padre nei confronti della moglie che evitava di reagire, mentre il padre imponeva alle figlie di assistere alle discussioni.
Un padre e marito prevaricatore, dunque, come anche confermato da altri testimoni.
La decisione della Corte di Cassazione segue il filone, iniziato nell’anno 2017, in base al quale la separazione va addebitata a chi sottopone il coniuge al cosiddetto mobbing familiare.
Di fronte a tali vessazioni, infatti, diventa irrilevante persino l’abbandono della casa coniugale e l’abitazione va comunque assegnata al coniuge collocatario dei figli.