Se mancano dall’origine le condizioni per il riconoscimento dell’assegno, questo va restituito.
Questo principio è stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazioni con la sentenza n. 32914/2022 che torna a pronunciarsi su un argomento di particolare importanza.
Da oggi, dunque, è più semplice per l’ex recuperare le somme versate al coniuge separato o divorziato quando risulta modificato, in corso di causa, il provvedimento che ha disposto il pagamento dell’assegno.
Pertanto, tale principio si applica quando la sentenza definitiva di primo grado o di appello stabilisce nuove condizioni economiche nei rapporti tra coniugi separati o divorziati sulla base di una diversa valutazione – per il passato – dei fatti già posti a fondamento dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal Giudice istruttore e non nell’ipotesi in cui le condizioni economiche dei rapporti fra coniugi separati o divorziati risultino modificate alla luce di fatti sopravvenuti (in quel caso, la modifica delle condizioni economiche si determina ex tunc e cioè dal momento in cui le circostanze si verificano).
Il caso di specie riguarda, invece, l’ipotesi di una differente valutazione di fatti pregressi: le prestazioni economiche sono pienamente ripetibili se si accerta che non sussistono dall’origine i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento o divorzile o se si rivalutano le condizioni del coniuge richiedente o avente diritto.
Nel caso in cui, invece, si proceda ad una semplice rimodulazione al ribasso di somme di modesta entità anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, non è possibile richiedere le prestazioni economiche effettuate.
Con l’introduzione del procedimento unificato in materia di persone, minori e famiglie, quando all’udienza di comparizione il Giudice pone a carico delle parti un contributo economico, può determinare la data di decorrenza facendola retroagire fino a quella della domanda e tale ordinanza costituisce titolo per l’esecuzione e l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.