Al momento stai visualizzando <strong>Le attestazioni contenute nel verbale di separazione, hanno valore di atto pubblico?</strong>

La Cassazione con l’ordinanza n. 25925 pubblicata il 02/09/2022, ha riconosciuto la validità delle pattuizioni contenute in un verbale di separazione consensuale a domanda congiunta tanto da ritenerle efficaci anche nel caso in cui attribuiscano ad uno dei coniugi diritti reali su di un bene.

Infatti, tali attestazioni, assumono il valore di atto pubblico e, nel caso in cui contengano disposizioni riguardanti diritti immobiliari, costituiscono valido titolo per la trascrizione.

Il caso di specie riguarda una dichiarazione coperta da fede privilegiata in quanto contenuta in un atto pubblico e, tale natura secondo gli Ermellini, non può essere disconosciuta nel corso del giudizio diretto ad ottenere la nullità della divisione dei beni facenti parte della comunione legale tra i coniugi effettuata successivamente alla loro separazione consensuale e richiesta congiuntamente.

La richiesta formulata dall’ex coniuge, si fondava sul minor valore dei beni da lui acquisiti a seguito della separazione, che avrebbe violato il principio di parità delle quote previsto dall’art. 194 cc perché fondato sulla sola dichiarazione contenuta nel verbale di causa.

La Cassazione, invece, chiarisce il valore delle attestazioni contenute nel verbale di separazione consensuale e la loro efficacia per i coniugi in quanto il verbale viene redatto all’udienza ed attraverso l’operato di pubblici ufficiali. 

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