Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come “soluzione estrema”.
La Suprema Corte di Cassazione I sezione civile con la ordinanza n. 8681 del 28 marzo 2023, ha confermato il principio per cui quando ogni altro rimedio appaia inadeguato con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso, allora quest’ultimo può essere adottato. Qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta al minore risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono e la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio.