Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull’affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all’ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio. L’ascolto del minore non è un atto istruttorio e non è nella disponibilità delle parti e pertanto il giudice deve rendere una motivazione esplicita e puntuale qualora l’ascolto sia totalmente omesso, anche se nessuno ne abbia fatto istanza; ove sia presentata, anche in grado di appello, una istanza di rinnovo della audizione già eseguita in primo grado, non proveniente dal minore costituito tramite il suo curatore, è sufficiente che il giudice si esprima in ordine alle esigenze sottese all’esercizio del diritto di ascolto, e segnatamente indichi se esse siano state compiutamente soddisfatte o meno, dando conto di eventuali fatti salienti nelle more verificatisi. Il giudice, valutati tutti gli elementi a sua disposizione, può anche ritenere che, nella complessiva dinamica processuale il diritto del minore di partecipare e di essere ascoltato è stato soddisfatto. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 8 gennaio 2024, n. 437.
- Autore dell'articolo:Valeria Maresca
- Articolo pubblicato:Maggio 22, 2024
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