Una minore, sin dalla nascita, era stata affidata al servizio sociale del Comune per evidente inidoneità genitoriale, in ragione del fatto che il padre era sposato con altra donna e non era disponibile ad assumersi alcuna responsabilità nei confronti della figlia e la madre soffriva di psicosi epilettica con gravi disturbi del comportamento, con conseguente riconoscimento di invalidità in misura del 100%. Dopo il procedimento ablativo della responsabilità genitoriale, il Tribunale dichiarava lo stato di adottabilità della minore e la Corte d’Appello confermava la sentenza. La madre ricorreva in Cassazione, invocando il diritto della bambina di crescere ed essere educata nella propria famiglia e lamentando la mancata attuazione di soluzioni alternative. Il ricorso veniva integralmente respinto. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, sentenza 17 giugno 2024, n. 16716.
- Autore dell'articolo:Valeria Maresca
- Articolo pubblicato:Settembre 11, 2024
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